Fatti
L'Ufficio dei fallimenti del Cantone di Ginevra e lo Stato di Ginevra hanno presentato un ricorso contro una decisione della Commissione cantonale di vigilanza che aveva parzialmente accolto il reclamo del creditore X. relativo alla fatturazione delle spese legate a un fallimento sospeso per mancanza di attivo. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e confermato la decisione iniziale dell'Ufficio dei fallimenti.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto ritenuto che la decisione impugnata, sebbene di natura incidentale, potesse essere oggetto di un ricorso a causa delle ingiunzioni molto precise in essa contenute. Ha inoltre riconosciuto all'Ufficio dei fallimenti la legittimazione a ricorrere, in quanto organo del Cantone a difesa degli interessi del fisco.
Nel merito, il Tribunale federale ha giudicato che, secondo l'art. 169 LEF, il creditore che ha richiesto il fallimento rimane responsabile delle spese fino alla chiusura della procedura di fallimento sospesa per mancanza di attivo, e non solo fino alla sentenza…