Art. 15 LEF

Consiglio federale

1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge.
2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
4 ...
5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'o…
    · 20/11/1973 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 27/02/1996 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Portata della competenza del Tribunale federale di emanare ordinanze in virtù dell'art. 15 cpv. 2 LEF. 2. Quando un credito verso il fallito costituisce oggetto di un processo promosso già prima della dichiarazione d…
    · 29/03/1962 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Dove dev'essere iscritto il patto di riserva della proprietà quando l'acquirente è tutelato? L'ufficio esecuzioni del domicilio giuridico della persona tutelata, vale a dire la sede dell'autorità tutoria, è in ogni caso…
    · 16/02/1961 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 44_III_29
    01/01/1918 · 2 citazioni
  6. 6
    Art. 91 segg
    · 23/01/1991 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.