Art. 15 LEF
Consiglio federale
1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge.
2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima.
3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni.
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5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Il reclamo di cui all'art. 17 LEF è ammissibile solo in quanto atto a perseguire uno scopo concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata; non lo è in quanto interposto al solo scopo di far costatare un'irregolaritào un'o…5 citazioni
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22 citazioni
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31. Portata della competenza del Tribunale federale di emanare ordinanze in virtù dell'art. 15 cpv. 2 LEF. 2. Quando un credito verso il fallito costituisce oggetto di un processo promosso già prima della dichiarazione d…2 citazioni
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4Dove dev'essere iscritto il patto di riserva della proprietà quando l'acquirente è tutelato? L'ufficio esecuzioni del domicilio giuridico della persona tutelata, vale a dire la sede dell'autorità tutoria, è in ogni caso…2 citazioni
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5DTF 44_III_292 citazioni01/01/1918 · 2 citazioni
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6Art. 91 segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni12/10/2009 · 4 citazioni de
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3 citazioni
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2 citazioni12/11/2010 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.