Fatti

La controversia riguarda il diritto della richiedente a una rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha coinvolto la Compagnia di assicurazione sulla vita R. SA in qualità di parte interveniente conformemente all'art. 110 cpv. 1 OG. Ciò ha l'effetto di estendere l'autorità del giudicato della sentenza di ultima istanza a questa parte interveniente, che dovrà sottomettervisi in un eventuale processo successivo che la riguardi. Tuttavia, questo intervento non ha l'effetto di ampliare l'oggetto della controversia, che rimane limitato alla pretesa della richiedente nei confronti dell'intimata, il fondo pensione. Il Tribunale federale non può pronunciarsi su conclusioni volte ad accertare la responsabilità di un istituto di previdenza che non è stato chiamato in causa in prima istanza, poiché ciò andrebbe oltre l'oggetto della controversia.

Legge

Secondo la giurisprudenza, l'oggetto della controversia in un ricorso di diritto pubblico è il rapporto giuridico che forma oggetto della decisione impugnata. Quando il ricorso mira solo ad alcuni rapporti giuridici stabiliti dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati fanno parte dell'oggetto del ricorso, ma non dell'oggetto della controversia.

L'intervento di un terzo nel procedimento ha l'effetto di estendere l'autorità del giudicato della sentenza di ultima istanza a questa…