Fatti
Armand Perret è proprietario del fondo art. 1069 nel Comune di Überstorf. Il fondo confinante più basso art. 438 appartiene alla società in nome collettivo L. Oppliger Figli. Durante i lavori di costruzione di una strada di accesso al fondo art. 438, è stato rimosso del terreno dal fondo art. 1069, creando così una scarpata artificiale.
Perret ha quindi intentato una causa contro la società in nome collettivo L. Oppliger Figli e Hermann Brülhart, chiedendo il ripristino della condizione originaria del fondo 1069. Il Tribunale cantonale ha obbligato la società in nome collettivo a sostenere la scarpata sul suo fondo con traversine ferroviarie di legno, al fine di ripristinare la condizione originaria.
Contro questa sentenza, la società in nome collettivo ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, sulla base delle constatazioni vincolanti della prima istanza, si deve presumere che durante la costruzione della strada di accesso sia stato rimosso del terreno dal fondo del ricorrente. Ciò ha determinato una situazione di turbativa, che deve essere qualificata come contraria alla proprietà.
Il Tribunale federale distingue chiaramente tra un intervento diretto nella…