Fatti
La Società Svizzera di Radio e Televisione (SSR) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, che come azienda radiotelevisiva nazionale è composta da tre società regionali per le diverse regioni linguistiche della Svizzera. La SSR ha richiesto all'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) di poter effettuare, a partire dal 1° gennaio 1991, la contabilizzazione centralizzata dei contributi di assicurazione sociale per tutto il suo personale attraverso la Cassa Federale di Compensazione (CFC).
L'UFAS ha quindi emanato una decisione in base alla quale la SSR avrebbe dovuto contabilizzare i suoi contributi come segue: la CFC è competente per la Direzione Generale, lo Studio del Palazzo Federale, Radio Internazionale, la Radiodiffusione Telefonica e per tutti gli altri servizi nazionali. Le Casse di Compensazione dei Cantoni di Zurigo, Ginevra e Ticino sono invece competenti ciascuna per il settore radiofonico e televisivo nella propria regione linguistica.
Contro questa decisione hanno presentato ricorso amministrativo sia la CFC che la Cassa di Compensazione del Cantone di Vaud. La CFC ha richiesto che la SSR debba contabilizzare l'intero suo personale presso la CFC. La Cassa di Compensazione del Cantone di Vaud ha chiesto che la SSR debba contabilizzare il settore radiofonico e televisivo della Svizzera francese presso la Cassa di Compensazione del Cantone di Vaud.
Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha esaminato innanzitutto la legittimità dell'art. 111 OAVS, che consente all'amministrazione di affiliare "altre istituzioni" oltre all'amministrazione federale e agli istituti federali alla Cassa Federale di Compensazione. È giunto alla conclusione che questa disposizione regolamentare è in linea con lo scopo della legge e conferisce all'amministrazione un margine di discrezionalità.
Inoltre, il Tribunale si è occupato della questione se i vari studi e centri regionali della SSR possano essere considerati come succursali ai sensi dell'art. 117 cpv. 3 OAVS. Ha risposto affermativamente, in quanto le sedi operative decentrate godono di una certa autonomia economica e gestionale. Tuttavia, il Tribunale è giunto alla conclusione…