Art. 62 LAVS
Costituzione e compiti
1 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell’amministrazione federale e delle aziende federali.
2 Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l’assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all’estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell’articolo 1a cpv. 3 lett. b.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 200 e 200bis cpv. 1 OAVS4 citazioni
-
2Liti concernenti i affiliazione alle casse. - In sede amministrativa giusta l'art. 127 OAVS compete al solo Ufficio federale delle assicurazioni sociali di statuire (consid3 citazioni
-
3Affiliazione e cambiamento della cassa (art. 64 LAVS e 121 OAVS)2 citazioni
-
4Art. 200 e 200bis cpv. 1 OAVS2 citazioni
-
51 citazioni
-
6Nullità di un'esecuzione diretta contro un debitore senza personalità giuridica0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni
-
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti0 citazioni
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.