Fatti
Il 31 marzo 2008, X. ha richiesto all'Ufficio esecuzioni di Ginevra di notificare alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra un precetto di pagamento dell'importo di 167'334 fr. con interessi, a titolo di rendite straordinarie di invalidità dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2008 e per 1'000 fr. a titolo di danno supplementare. Il 18 aprile 2008, la Cassa ha restituito il precetto di pagamento e ha dichiarato di fare opposizione per precauzione. Il 20 maggio 2008, l'ufficio ha annullato il pignoramento, dopo aver constatato che la Cassa svizzera di compensazione non poteva essere pignorabile in quanto tale, poiché la Confederazione era il vero debitore.
Il creditore ha interposto un ricorso in materia civile al Tribunale federale, indicando come parte avversa la Confederazione svizzera, Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, e concludendo principalmente per l'annullamento delle decisioni della Commissione cantonale di vigilanza e dell'ufficio, il precetto di pagamento dovendo essere considerato come validamente notificato.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le casse di compensazione della Confederazione, ossia la Cassa di compensazione federale e la Cassa svizzera di compensazione, non hanno personalità giuridica. Di conseguenza, il pignoramento per crediti diretti contro un ramo dell'amministrazione che non ha personalità giuridica deve essere diretto contro lo Stato, ossia la Confederazione svizzera.
Ai sensi dell'art. 22…