Art. 113 OAVS
1 Nell’ambito dell’UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l’applicazione dell’assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell’articolo 1a cpv. 3 lett. b LAVS.
2 Il DFF emana, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il DFI, il regolamento della cassa.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 20 cpv. 1 prima frase OAF (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2007)0 citazioni
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2Nullità di un'esecuzione diretta contro un debitore senza personalità giuridica0 citazioni
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30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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