Art. 30 LEF

Procedimenti esecutivi speciali

1 La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liquidazione, quale provvedimento di vigilanza, di un intermediario finanziario oberato di debiti che ha accettato soldi dal pubblico, senza disporre della necessaria autorizzazione
    · 24/03/2005 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su un immobile della Confederazione; art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. 1. Fanno parte del patrimonio amministrativo dello Stato i beni di quest'ultimo destinati direttamente all'ade…
    · 03/11/1977 · 1 citazioni
  3. 3
    Gerenza giusta gli art. 28 segg. della Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale (RS 282.11)
    · 01/12/2000 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su di un ospedale appartenente ad un'associazione; art. 839 segg
    · 27/02/1981 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.