Art. 30 LEF
Procedimenti esecutivi speciali
1 La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Cantoni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali.
2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che prevedono procedure esecutive speciali.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione, quale provvedimento di vigilanza, di un intermediario finanziario oberato di debiti che ha accettato soldi dal pubblico, senza disporre della necessaria autorizzazione4 citazioni
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2Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su un immobile della Confederazione; art. 837 cpv. 1 n. 3 CC. 1. Fanno parte del patrimonio amministrativo dello Stato i beni di quest'ultimo destinati direttamente all'ade…1 citazioni
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3Gerenza giusta gli art. 28 segg. della Legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale (RS 282.11)0 citazioni
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4Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su di un ospedale appartenente ad un'associazione; art. 839 segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni17/08/2004 · 2 citazioni de
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Liquidation und Konkurseröffnung1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.