Fatti
La controversia oppone l'ospedale regionale St. Maria, un'associazione privata, alla società AG für Isolierungen AGI. Quest'ultima ha eseguito lavori di isolamento per l'ospedale e richiede il pagamento di un importo di 73'993.15 franchi. Non riuscendo a ottenere il pagamento, AGI ha chiesto l'iscrizione provvisoria di un diritto di pegno dell'artigiano sull'immobile dell'ospedale. Il giudice istruttore ha autorizzato questa iscrizione provvisoria, quindi ha ordinato l'iscrizione definitiva del diritto di pegno per un importo di 37'550.50 franchi a seguito del procedimento giudiziario.
L'ospedale regionale ha presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che l'ospedale svolge una missione pubblica nel campo della sanità pubblica del Canton Vallese e che, di conseguenza, il suo immobile deve essere considerato un bene pubblico non pignorabile e non soggetto a un diritto di pegno.
Legge
Il Tribunale federale respinge l'argomentazione dell'ospedale. Anche se l'ospedale svolge una missione pubblica, i suoi beni appartengono al patrimonio privato dell'associazione e non fanno parte del demanio pubblico. Pertanto, il diritto privato federale si applica pienamente e consente l'iscrizione di un diritto di pegno sull'immobile.
Inoltre, le disposizioni della LEF contro i Comuni e altre…