Fatti
- Nel 1994 è stata fondata la società in nome collettivo X. con i due soci H. e R. Il 12 maggio 2003 H. è uscito dalla società e R. ha proseguito l'attività come ditta individuale S. Nel dicembre 2005 è stata aperta la procedura fallimentare sulla ditta individuale S. - La Cassa di compensazione del Cantone di Berna ha richiesto a H. il risarcimento dei contributi previdenziali non pagati negli anni 1998-2003 per un importo di CHF 85'919.85. - Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso di H. Pertanto, H. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
- Il Tribunale federale afferma che il socio uscente H. è sussidiariamente e personalmente responsabile per i debiti della (ex) società in nome collettivo ai sensi dell'art. 568 cpv. 3 CO, se uno dei precedenti soci prosegue l'attività come ditta individuale. - Questa responsabilità del socio uscente comprende anche i debiti contributivi AVS. Il Tribunale federale modifica in questo punto la sua precedente giurisprudenza (DTF 119 V 389). - La richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS è da distinguere dalla richiesta contributiva. Essa sorge solo quando la richiesta contributiva non può più essere avanzata, ad es. in caso di insolvenza del…