Art. 568 CO

Responsabilità dei soci

1 I soci sono responsabili solidalmente e coll’intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società.
2 Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.
3 Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un’obbligazione della società.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni poste alla responsabilità di uno studio legale per un'informazione sbagliata data da uno dei suoi soci (art. 41 e art. 568 CO)
    · 03/07/1998 · 11 citazioni
  2. 2
    Società in nome collettivo Art. 568 cpv. 3 CO
    · 10/12/1974 · 9 citazioni
  3. 3
    Società in nome collettivo fallita, responsabilità dei soci per i debiti della società (art. 568 cpv. 3 CO)
    · 23/09/2008 · 7 citazioni
  4. 4
    Responsabilità del socio uscente per i debiti contributivi della (vecchia) società in nome collettivo
    · 12/08/2010 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    1. Diritto internazionale privato
    · 05/03/1957 · 1 citazioni
  6. 6
    Consid. 4.5 e 4.6).
    · 20/04/2009 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.