Art. 568 CO
Responsabilità dei soci
1 I soci sono responsabili solidalmente e coll’intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società.
2 Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.
3 Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un’obbligazione della società.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Condizioni poste alla responsabilità di uno studio legale per un'informazione sbagliata data da uno dei suoi soci (art. 41 e art. 568 CO)11 citazioni
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2Società in nome collettivo Art. 568 cpv. 3 CO9 citazioni
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3Società in nome collettivo fallita, responsabilità dei soci per i debiti della società (art. 568 cpv. 3 CO)7 citazioni
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4Responsabilità del socio uscente per i debiti contributivi della (vecchia) società in nome collettivo1 citazioni
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51. Diritto internazionale privato1 citazioni
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6Consid. 4.5 e 4.6).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 148 OR; Solidarhaftung und Regress unter Gesellschaftern2 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni12/08/2010 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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