Fatti
Il presente caso implica evidenti aspetti internazionali, con una attrice avente sede in Lussemburgo e una convenuta che è un comune francese. La controversia verte sulla questione se e per quali importi il comune sia impegnato nei confronti della banca, che ha prestato fondi a una società terza ormai fallita, in virtù del contratto di prestito e della dichiarazione di garanzia firmati dal sindaco del comune il 1° settembre 1988. Il contratto di prestito e la dichiarazione di garanzia essendo stati conclusi prima dell'entrata in vigore della LDIP il 1° gennaio 1989, si applica il diritto transitorio di tale legge. Secondo la giurisprudenza, quando sia le vecchie che le nuove norme di conflitto rinviano allo stesso ordinamento giuridico, non è necessario concentrarsi sull'art. 196 cpv. 2 LDIP. Nel caso di specie, gli effetti esterni della rappresentanza sono disciplinati dal diritto francese, mentre l'ammontare del credito dell'attrice si determina secondo il diritto svizzero, in ragione della clausola di elezione del foro prevista nel contratto di prestito. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il tasso LIBOR applicabile ai depositi in ECU a sei mesi non fosse un fatto notorio e che spettasse all'attrice provarlo. Questa valutazione non viola l'art. 8 CC né gli artt. 186 e 196 della legge di procedura civile ginevrino. Infine, per quanto riguarda gli interessi, il tribunale cantonale ha correttamente ritenuto che, poiché le parti avevano convenuto un tasso di interesse variabile secondo il LIBOR maggiorato dell'1%, dovesse applicarsi tale tasso convenzionale e non il tasso legale del 5% previsto dall'art. 73 cpv. 1 CO. Tuttavia, poiché l'attrice non ha provato i diversi tassi LIBOR…Determinazione degli interessi convenzionali del prestito di consumo
134 III 224
Diritto privato