Fatti

Il 25 marzo 1988, l'ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo ha comunicato alla Cassa di compensazione dei datori di lavoro di Zurigo che Arthur [F.] aveva un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 109'713.-- nel 1985 e di Fr. 130'143.-- nel 1986. In base a ciò e dopo aver conteggiato i contributi personali, la Cassa di compensazione ha determinato un reddito annuo medio di Fr. 127'110.-- su cui ha riscosso i contributi personali di assicurazione sociale per gli anni 1988 e 1989 dall'assicurato.

Arthur [F.] ha sostenuto davanti alla Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo che, ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 OAVS, i versamenti degli indipendenti a forme riconosciute di previdenza vincolata (pilastro 3a) dovrebbero essere dedotti dal reddito lordo come spese giustificate dal punto di vista aziendale. Nel suo caso, tale versamento ammontava a Fr. 17'402.-- nel 1986.

La Commissione di ricorso ha respinto il ricorso.

Legge

Secondo l'art. 9 cpv. 2 LAVS, il Consiglio federale può, se necessario, autorizzare ulteriori deduzioni dal reddito lordo da attività lucrativa indipendente. Nell'art. 18 cpv. 3 OAVS, il Consiglio federale ha stabilito che dal reddito lordo possono essere dedotti i versamenti personali a istituzioni della previdenza professionale (2° pilastro) nella misura corrispondente di norma alla quota del datore di lavoro di tali versamenti.

Tuttavia, né l'art. 9 cpv. 2 LAVS né l'art. 18 cpv. 3 OAVS prevedono che i versamenti dell'indipendente a istituzioni del pilastro 3a (altre forme di previdenza riconosciute che servono alla previdenza professionale) possano essere dedotti dal reddito lordo da attività lucrativa. Il 3° pilastro è una previdenza individuale che consiste…