Fatti
A. era assicurato presso la Basler Versicherung AG come direttore carcerario dal 1° novembre 1998. Nell'aprile/maggio 2003, durante la perquisizione di un detenuto, si punse con un ago usato da tossicodipendente e si infettò con il virus HIV. A partire da giugno 2010, gli è stata attestata l'incapacità lavorativa a causa di disturbi psichici. La Basler Versicherung ha rifiutato il nesso causale adeguato tra la puntura di ago e i disturbi psichici.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia ha affermato l'esistenza del nesso causale. La Basler Versicherung ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale delle assicurazioni e ha negato l'esistenza del nesso causale adeguato tra la puntura di ago e i disturbi psichici.
Sebbene in caso di un lieve infortunio come la puntura di ago in questione debba essere eccezionalmente esaminata l'adeguatezza, se l'evento produce conseguenze immediate dell'infortunio che non sono evidentemente indipendenti dall'infortunio stesso, il criterio della gravità o della particolare natura della lesione subita e della sua idoneità, secondo l'esperienza, a scatenare sviluppi psichici anomali, deve tuttavia essere soddisfatto in modo particolarmente marcato.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'infezione da HIV di per sé non è adeguata, dal punto di vista giuridico, a soddisfare in modo particolarmente marcato questo criterio. Sebbene l'infezione da HIV non possa essere qualificata come innocua, non può nemmeno…