Fatti
Y. è stato membro del consiglio di amministrazione della società Z. AG dal 13 gennaio 1966 al 19 maggio 1982. Il 25 aprile 1983, il Tribunale cantonale di Svitto ha confermato un concordato con cessione parziale del patrimonio alla Z. AG. In questo contesto, la Z. AG ha ceduto una parte del suo patrimonio ai creditori per la liquidazione e la ripartizione. La liquidatrice ha inoltre ceduto le pretese di responsabilità ai sensi del diritto azionario nei confronti degli ex membri del consiglio di amministrazione e dell'ex organo di controllo alla X. Corporation e a un altro creditore.
Con azione del 14 settembre 1987, la X. Corporation ha citato in giudizio Y. per responsabilità ai sensi del diritto azionario. Il Tribunale distrettuale ha respinto la domanda, decisione confermata dal Tribunale superiore del Cantone di Lucerna. La ricorrente X. Corporation ha impugnato la sentenza del Tribunale superiore, che è stata parzialmente accolta dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che l'art. 758 vecchio CO si applica per analogia ai concordati giudiziali con i quali solo una parte dei beni patrimoniali viene ceduta ai creditori per la liquidazione, nella misura in cui le pretese di responsabilità ai sensi del diritto azionario appartengono a tali beni ceduti. In tal modo, la pretesa derivante dal diritto della società viene sostituita da una pretesa unitaria dell'insieme dei creditori, con la relativa disciplina delle eccezioni.
Tuttavia, il fatto che le pretese di responsabilità appartenessero effettivamente ai beni patrimoniali ceduti ai creditori per la liquidazione è una questione di interpretazione del concordato. Poiché la sentenza…