Fatti

Il caso riguarda un assicurato che ha subito un infortunio nel 1999 e ha richiesto una rendita d'invalidità nel 2008. L'assicurazione contro gli infortuni aveva inizialmente calcolato la rendita sulla base di un reddito assicurato di CHF 106'800, ma in seguito lo aveva corretto a CHF 97'200, in quanto questo corrispondeva all'importo massimo al momento dell'infortunio. L'assicurato ha sostenuto che per il calcolo della rendita dovesse essere applicato l'importo massimo vigente al momento dell'inizio della rendita nel 2008, pari a CHF 106'800, in quanto la rendita inizia più di cinque anni dopo l'infortunio e ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OAINF il salario dell'anno precedente l'inizio della rendita è determinante. Il Tribunale federale ha dato ragione all'assicurato. Ha spiegato che nei casi in cui la rendita inizia più di cinque anni dopo l'infortunio (ambito di applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF), è determinante l'importo massimo del reddito assicurato vigente al momento dell'inizio della rendita, ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OAINF. Ciò corrisponde allo scopo della regola speciale di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF, ovvero di proteggere gli assicurati dalle conseguenze della svalutazione…