Art. 44 OAINF

Basi di calcolo

1 L’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di settembre serve da base per il calcolo delle indennità di rincaro.
2 Per il primo adeguamento al rincaro di una rendita riconosciuta dopo l’entrata in vigore della legge o dopo l’ultima assegnazione di un’indennità di rincaro, la base di calcolo è l’indice del mese di settembre dell’anno in cui è insorto l’infortunio e, nei casi previsti all’articolo 24 cpv. 2, quello dell’anno precedente l’inizio della rendita.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Guadagno assicurato; rendita per superstiti
    · 08/04/2009 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 34 LAINF, art. 32 cpv. 5 OAINF, art. 33 cpv. 2 OAINF. - Per le rendite complementari l'indennità di rincaro deve essere stabilita solo sulla rendita complementare e non sulla rendita di base d…
    · 25/08/1993 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Importo massimo del guadagno assicurato nei casi di applicazione della regolamentazione speciale di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF
    · 20/12/2013 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.