Art. 44 OAINF
Basi di calcolo
1 L’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di settembre serve da base per il calcolo delle indennità di rincaro.
2 Per il primo adeguamento al rincaro di una rendita riconosciuta dopo l’entrata in vigore della legge o dopo l’ultima assegnazione di un’indennità di rincaro, la base di calcolo è l’indice del mese di settembre dell’anno in cui è insorto l’infortunio e, nei casi previsti all’articolo 24 cpv. 2, quello dell’anno precedente l’inizio della rendita.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Guadagno assicurato; rendita per superstiti4 citazioni
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2Art. 20 cpv. 2 LAINF, art. 34 LAINF, art. 32 cpv. 5 OAINF, art. 33 cpv. 2 OAINF. - Per le rendite complementari l'indennità di rincaro deve essere stabilita solo sulla rendita complementare e non sulla rendita di base d…4 citazioni
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3Importo massimo del guadagno assicurato nei casi di applicazione della regolamentazione speciale di cui all'art. 24 cpv. 2 OAINF0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.