Fatti

Il signor A., nato nel 1925, viveva a X. (Cantone di San Gallo) prima di entrare all'inizio di luglio 1997 come pensionato nella casa di cura Y. situata nel Cantone di Turgovia a Z. L'istituto di assicurazione sociale del Cantone di San Gallo (SVA San Gallo) ha respinto le richieste di A. per l'erogazione di prestazioni complementari (PC) alla rendita di vecchiaia, in quanto si è ritenuta territorialmente incompetente. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato la decisione di opposizione della SVA San Gallo e ha rinviato il caso alla SVA San Gallo per un esame nel merito del diritto alle PC e una nuova decisione. La SVA San Gallo ha quindi presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo la conferma della sua decisione di non entrata in materia, in quanto la competenza territoriale spetterebbe alle autorità PC del Cantone di Turgovia.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della SVA San Gallo. Ha affermato che la limitazione del concetto di casa di cura ai fini del diritto alle PC, prevista dall'art. 25a cpv. 1 dell'ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC), alle strutture riconosciute come case di cura da un Cantone o che dispongono di un'autorizzazione cantonale di esercizio, vale in linea di principio ovunque la legge sulle prestazioni complementari (LPC) parli di casa di cura, quindi anche nell'ambito di applicazione dell'art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC. Poiché la casa…