Art. 25a OPC-AVS/AI
Definizione di istituto
1 È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
2 Un assicurato che l’ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell’articolo 42ter cpv. 2 LAI è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza intercantonale in materia di fissazione e versamento di prestazioni complementari21 citazioni
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2Definizione di istituto21 citazioni
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3Definizione della nozione di istituto nell'assicurazione per l'invalidità in relazione all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana12 citazioni
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4Tassa per le persone che soggiornano in un istituto7 citazioni
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5Legge neocastellana del 28 settembre 2010 sul finanziamento di stabilimenti medico-sociali; pianificazione sanitaria cantonale; prestazioni complementari per soggiorni in stabilimenti medico-sociali; sovvenzioni6 citazioni
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6Definizione di istituto4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prestazioni complementari all'AVS/AI (calcolo del diritto alle prestazioni)3 citazioni
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Prestazioni complementari all'AVS/AI (calcolo del diritto alle prestazioni)3 citazioni
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2 citazioni01/05/2019 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.