Fatti

A. Il 27 dicembre 1993, C.X. e B.X. hanno preso in locazione un appartamento di 3,5 stanze di 79 m2 a Morges. Il canone mensile netto era di 1'155 fr., a cui si aggiungeva un acconto di 70 fr. per il riscaldamento e l'acqua calda. Il 29 novembre 2002, la locatrice ha acconsentito a ridurre il canone a 1'000 fr., più l'acconto di 70 fr. per le spese, a decorrere dal 1° aprile 2003. Il 20 dicembre 2012, i locatari hanno presentato una nuova richiesta di riduzione del canone a 870 fr. 03 a decorrere dal 1° aprile 2013, invocando la diminuzione del tasso ipotecario dal 3,75% al 2,25% e l'aumento dell'IPC. La locatrice non ha risposto. Il 7 febbraio 2013, i locatari hanno adito la commissione di conciliazione in materia di locazioni, quindi hanno depositato la loro domanda di riduzione del canone presso il Tribunale delle locazioni del Cantone di Vaud l'11 aprile 2013, concludendo affinché il loro canone mensile sia fissato a 871 fr. 50, spese accessorie escluse, a decorrere dal 1° aprile 2013.

Legge

2.1 Quando il locatario chiede la riduzione del canone a causa della diminuzione del tasso ipotecario di riferimento, il giudice applica il metodo relativo. Questo metodo consiste, a partire dalle basi di calcolo dell'ultima fissazione del canone, nell'esaminare come queste basi sono evolute e se giustificano un adeguamento del canone. Una modifica di 1/4% del tasso ipotecario di riferimento è sufficiente per modificare il canone. Il locatore può opporsi alla richiesta di riduzione del canone basata sul metodo relativo, eccependo che il canone non è abusivo nonostante la modifica delle basi di calcolo, sia che il rendimento netto della cosa locata non è eccessivo, sia che l'importo del canone corrisponde ai canoni usuali nella località o nel quartiere. 2.2 Quando il locatore invoca i canoni usuali, l'art. 11 OBLF determina i canoni determinanti per il calcolo degli stessi: si tratta dei canoni di alloggi comparabili alla cosa locata per quanto riguarda la posizione, le dimensioni,…