Fatti

A. A. è stato amministratore delegato dal 3 ottobre 1995 al 19 agosto 2003 e successivamente unico membro del consiglio di amministrazione della società B. AG, sulla quale è stata aperta la procedura fallimentare il 29 gennaio 2007. La Cassa di compensazione del Canton Argovia ha obbligato A. con decisione del 10 febbraio 2013 e decisione di opposizione del 25 aprile 2013 al pagamento di un risarcimento danni di CHF 450'373.65 per contributi previdenziali non versati. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha annullato la decisione di opposizione a causa della prescrizione della richiesta di risarcimento danni. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendone l'annullamento.

Legge

1. Il Tribunale federale ha stabilito che il danno della Cassa di compensazione è insorto il 29 gennaio 2007, quando è stato aperto il fallimento della società B. AG. Di conseguenza, è iniziato a decorrere il termine assoluto di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LAVS. 2. La Cassa di compensazione aveva intrapreso diverse azioni nel procedimento contributivo e fallimentare contro la società B. AG, tuttavia queste non hanno avuto l'effetto di interrompere la prescrizione della richiesta di risarcimento danni nei confronti di A. in qualità di organo del datore di lavoro. La prescrizione della richiesta di risarcimento danni può essere interrotta solo da atti giuridici che si…