Fatti

In questo caso si trattava di una controversia tra la X. AG (attrice) e Y. (convenuto) riguardo alla richiesta di esenzione dal divieto di concorrenza dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Il convenuto era impiegato come capo-chimico presso l'attrice e ha risolto il rapporto di lavoro in quanto si sentiva pregiudicato da ristrutturazioni e trattamento ineguale per gli aumenti salariali nel suo ambito lavorativo. Si è richiamato all'art. 340c cpv. 2 CO, secondo il quale il divieto di concorrenza decade se il lavoratore risolve il rapporto di lavoro per un motivo giustificato, di cui è responsabile il datore di lavoro.

Il Tribunale superiore ha rifiutato di applicare questa disposizione, in quanto ha ritenuto infondate le affermazioni del convenuto. Il convenuto ha mantenuto solo altri due motivi: aumenti salariali insufficienti rispetto ad altri lavoratori e la sua rimozione dalla carica di capo-laboratorio senza previo confronto con lui.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione

  • Il convenuto aveva il diritto di invocare un motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 340c cpv. 2 CO, anche se non aveva immediatamente dato le dimissioni. In genere, il lavoratore non perde questo diritto a causa di un ritardo nelle dimissioni.
  • La rimozione del convenuto dalla carica di capo-laboratorio senza previo confronto con lui ha violato l'art. 328 cpv. 1 CO (tutela della personalità del lavoratore), ma non costituiva un motivo giustificato di risoluzione ai sensi dell'art. 340c cpv. 2 CO. L'attrice aveva motivi oggettivi per la…