Fatti
Il 26 settembre 1972 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha inflitto a K. una multa di Fr. 60'000.- per evasione dell'imposta sul fatturato, che è stata successivamente ridotta a Fr. 45'000.- a seguito della sua dichiarazione incondizionata di sottomissione del 18 ottobre 1972. Dopo aver effettuato alcuni pagamenti parziali e aver condotto un pignoramento infruttuoso, l'Amministrazione fiscale ha richiesto il 13 agosto 1976 la conversione della parte non riscuotibile della multa in detenzione.
La Camera penale del Tribunale cantonale di San Gallo ha respinto il 26 giugno 1978 la richiesta di conversione della multa, motivando che l'esecuzione della pena per contravvenzione era prescritta nell'ottobre 1977 con la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 11 cpv. 4 DPAmm.
Il Ministero pubblico federale ha quindi presentato ricorso per nullità, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e il rinvio del caso all'istanza precedente per la conversione della multa in detenzione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la nuova normativa sulla prescrizione del diritto penale amministrativo (DPAmm) si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Ai sensi dell'art. 2 DPAmm, le disposizioni generali del Codice penale (CP) si applicano anche ai reati della legislazione amministrativa, a meno che il DPAmm o la singola legge amministrativa non dispongano diversamente.
L'art. 11 cpv. 4 DPAmm prevede un termine di prescrizione quinquennale per l'esecuzione delle pene per contravvenzioni. Il Tribunale federale chiarisce che si tratta di un termine di prescrizione ordinario,…