Art. 11 DPA
1 L’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.
2 Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.
3 Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
- a. durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o b. finché l’imputato sconti all’estero una pena privativa della libertà.
4 La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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168 citazioni
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2Obbligo d'indicare le autorità di ricorso28 citazioni
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3Prescrizione di un credito fiscale in caso di infrazione alla legislazione amministrativa federale; sospensione della prescrizione19 citazioni
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4Conformità e calcolo di una sanzione amministrativa pronunciata nei confronti del gestore di un casinò a causa dell'inosservanza degli obblighi di diligenza9 citazioni
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5Prescrizione9 citazioni
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69 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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17 citazioni15/11/2004 · 17 citazioni de
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Fahrlässige Übertretung des Spielbankengesetzes; Verjährung14 citazioni
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13 citazioni23/08/2005 · 13 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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