Fatti
Il ricorrente F. gestiva insieme a un socio, dal 1993 al luglio 1995, il servizio di accompagnatrici "E." a Zurigo e Aarau. Le donne impiegate si dedicavano alla prostituzione e dovevano essere disponibili praticamente 24 ore su 24 e per sette giorni alla settimana, in modo che il ricorrente potesse impiegarle in qualsiasi momento secondo i desideri dei clienti. Le donne venivano sorvegliate negli appartamenti dai autisti presenti e non potevano, in linea di principio, uscire dall'appartamento. Dovevano ottenere il permesso preventivo di un autista o del ricorrente se volevano fare acquisti o andare in un ristorante. Nella maggior parte dei casi venivano accompagnate da un autista. Le donne dovevano consegnare immediatamente il denaro incassato all'autista, che in seguito si regolava con il ricorrente o il suo socio. I prezzi per i servizi prestati dalle donne erano fissati in una tariffa fissa. Le donne che lavoravano a provvigione ricevevano il 20% del compenso come salario. Nei primi mesi, tuttavia, venivano compensate con uno stipendio mensile fisso di 2'000 franchi svizzeri, oltre vitto e alloggio, indipendentemente dal numero di clienti serviti. Accadeva anche che dovessero eseguire pratiche sessuali aberranti, anche se non gradite.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la condanna del ricorrente per favoreggiamento della prostituzione ai sensi dell'art. 195 cpv. 3 CP. Secondo la giurisprudenza, è punibile chi pregiudica la libertà d'azione di una persona che esercita la prostituzione, sorvegliandola in tale attività o determinando il luogo, il tempo, l'entità o altre circostanze della prostituzione. La punibilità presuppone che sulla persona venga esercitata una certa…