Art. 195 CP

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
  1. a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
  2. b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
  3. c. lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
  4. d. mantiene una persona nella prostituzione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, confisca di un oggetto pericoloso
    · 26/11/2002 · 71 citazioni Riassunto
  2. 2
    Promovimento della prostituzione
    · 24/01/2000 · 70 citazioni Riassunto
  3. 3
    Promovimento della prostituzione
    · 27/11/1999 · 42 citazioni Riassunto
  4. 4
    Promovimento della prostituzione
    · 26/11/2002 · 20 citazioni Riassunto
  5. 5
    Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 e art. 3 cpv. 3 LDDS)
    · 05/06/2002 · 13 citazioni Riassunto
  6. 6
    Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 117 cpv. 1 LStr); procurare un'attività lucrativa illegale (art. 116 cpv. 1 lett. b LStr)
    · 10/06/2011 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.