Art. 195 CP
È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
- b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- c. lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
- d. mantiene una persona nella prostituzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, confisca di un oggetto pericoloso71 citazioni
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2Promovimento della prostituzione70 citazioni
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3Promovimento della prostituzione42 citazioni
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4Promovimento della prostituzione20 citazioni
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5Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 e art. 3 cpv. 3 LDDS)13 citazioni
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6Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 117 cpv. 1 LStr); procurare un'attività lucrativa illegale (art. 116 cpv. 1 lett. b LStr)11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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16 citazioni
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15 citazioni29/03/2001 · 15 citazioni de
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Förderung der Prostitution, sexuelle Nötigung; Willkür; Strafzumessung12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.