Fatti
Il Comune di Zurigo aveva fatto iscrivere nel registro fondiario i diritti di pegno legali per le imposte sull'utile immobiliare dovute in caso di rivendita di un immobile. Questi diritti di pegno sono stati anteposti dal Ufficio esecuzioni e dal Tribunale distrettuale di Zurigo a tutti gli altri diritti di pegno. I titolari delle lettere di pegno di Fr. 200'000.-- e Fr. 100'000.-- (City-Umbau AG e Teno AG) hanno quindi presentato un'azione per far retrocedere i loro diritti di pegno dietro i crediti fiscali. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha accolto le azioni e ha deciso che il credito di pegno fiscale del Comune di Zurigo dovesse essere postergato rispetto alle lettere di pegno delle attrici. Il Comune di Zurigo ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale afferma che l'art. 836 CC contiene solo una prescrizione formale negativa e riconosce ai Cantoni la facoltà di legiferare in materia di diritto fiscale, compresa la questione di quale garanzia i fisci cantonali e comunali possano rivendicare per i crediti fiscali. L'art. 836 CC non pone limiti ai diritti di pegno legali cantonali né per quanto riguarda il valore né per quanto riguarda il rango. Anche se l'imposta sull'utile immobiliare è un'imposta sul reddito che si basa sul fatto dell'alienazione di un immobile, essa ha un nesso diretto con l'immobile pignorato, in modo che la sua sussunzione sotto l'art. 836 CC è possibile. Il fatto che gli importi fiscali possano essere superiori agli importi solitamente dovuti per…