Art. 836 CC
Di diritto cantonale
1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Scaduti i termini di cui al presente cpv., le ipoteche legali di importo superiore a 1 000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3 Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Diritto di pegno del fisco, previsto dal diritto cantonale, a garanzia dell'imposta sull'utile risultante da una liquidazione11 citazioni
-
2Art. 836 CC, ipoteche legali stabilite dal diritto cantonale10 citazioni
-
3Art. 836 CC: ipoteca legale del diritto cantonale a garanzia di pretese fiscali8 citazioni
-
4Garanzia della proprietà6 citazioni
-
5L'ufficio delle esecuzioni è quindi autorizzato a negarne, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 RFF, la menzione nell'elenco degli oneri (consid. 3).3 citazioni
-
6Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC). 1. Il diritto della comunione dei c…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Eintragung eines gesetzlichen Grundpfandrechts; Verjährung.4 citazioni
-
4 citazioni
-
Grundstückgewinnsteuer (Steuerpfandrecht)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.