Fatti

Il presente caso riguarda un reclamo presentato dall'ex capo di stato maggiore del Centro nazionale di allarme (X.) contro il giudice istruttore federale. X. sostiene che la comunicazione stampa effettuata dal giudice istruttore federale fosse illegale e chiede l'apertura di un procedimento penale per violazione del segreto d'ufficio. Il giudice istruttore federale ha presentato una richiesta di irricevibilità del reclamo.

Legge

La Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha ritenuto che le comunicazioni stampa del giudice istruttore federale non costituiscano "atti di funzione" ai sensi dell'art. 214 cpv. 1 CPP e non possano quindi essere oggetto di ricorso. Sebbene la legge parli di "atti di funzione" e non di "atti istruttori", la Corte ha ritenuto che si imponga un'interpretazione restrittiva di questa disposizione, in quanto le comunicazioni stampa non fanno progredire l'istruzione penale e non toccano direttamente la situazione giuridica dell'imputato.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che il giudice istruttore federale dovrebbe, per quanto possibile, sottoporre preventivamente le comunicazioni stampa alle parti affinché possano esprimersi.…