Fatti
Il ricorrente [A.A.] è stato imposto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo per l'anno fiscale 2018. Ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale. Il ricorrente sosteneva di poter dedurre dal reddito imponibile gli assegni di mantenimento versati alla moglie e ai figli per l'intero periodo dell'anno 2018. Inoltre, ha richiesto la deduzione integrale per i figli e l'applicazione della tariffa genitoriale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, secondo le disposizioni di legge (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e § 30 cpv. 1 lett. c LD/ZG), gli assegni di mantenimento possono essere dedotti solo per il periodo successivo alla separazione dei coniugi. Anche la deduzione per i figli e la tariffa genitoriale non spettano al ricorrente, poiché alla fine del periodo fiscale egli versava gli assegni di mantenimento e i figli erano sotto la responsabilità genitoriale congiunta. Il Tribunale federale non ha riscontrato alcuna violazione del principio di uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.) né del principio di tassazione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Le conseguenze fiscali della separazione nell'anno di separazione non costituiscono una "pena di separazione" che violerebbe tali disposizioni costituzionali.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che nel diritto fiscale è ammessa una certa schematizzazione e globalizzazione per semplificare…