Fatti
La società [C. AG] ha incaricato la società [D. AG] del trasporto di 35 pallet monouso di cioccolato da [U.] a [V.] . La [D. AG] ha affidato il trasporto alla società di trasporto austriaca [F. GmbH] , che a sua volta ha incaricato la società lettone [B.] del trasporto. L'8 giugno 2015, il destinatario [E.] ha rifiutato di accettare la merce in quanto danneggiata, in cattive condizioni e parzialmente scomparsa. Le Assicurazioni [A. AG] , che aveva risarcito il danno alla società [C. AG] , ha fatto causa alla [B.] per il risarcimento dei danni pari a Fr. 111'783.05. Il Tribunale di commercio del Cantone di Argovia ha respinto la domanda, in quanto la ricorrente non aveva sufficientemente sostanziato il danno.Legge
Il Tribunale federale conferma la decisione dell'istanza precedente. Esso afferma che la ricorrente non ha sufficientemente motivato la sua affermazione di danno totale. Sebbene in linea di principio sia sufficiente che il parziale danneggiamento della merce escluda la commerciabilità dell'intero carico, equivalendo così a un danno totale economico, la…