Art. 25 CMR
1. In caso di avaria, il vettore paga l’ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce fissato conformemente all’articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4.
2. Tuttavia, l’indennità non può eccedere a. se l’intera spedizione è deprezzata dall’avaria, la somma che sarebbe dovuta in caso di perdita totale;
- b. se solo una parte della spedizione è deprezzata dall’avaria, la somma che sarebbe dovuta per la perdita della parte deprezzata.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di trasporto; Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR; RS 0.741.611); portata dell'obbligo di sostanziare il danno1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Beförderungsvertrag0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.