Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale civile del distretto di Sense il 22 marzo 2013 a pagare contributi di mantenimento mensili di Fr. 800.-- alla sua ex moglie [A.] . [A.] ha presentato denuncia penale per omissione di adempimento degli obblighi di mantenimento per il periodo da gennaio ad aprile 2014. Il giudice di polizia del distretto di Sense ha condannato [X.] il 4 settembre 2014 a una pena pecuniaria condizionale di 15 giorni-salario a Fr. 50.--.

[X.] ha omesso di pagare i contributi di mantenimento dal 1° maggio al 31 agosto 2015. [A.] ha presentato denuncia penale. L'ufficio del pubblico ministero lo ha condannato il 19 gennaio 2016 a una pena pecuniaria condizionale di 30 giorni-salario a Fr. 60.-- e ha revocato la condanna condizionale concessa dal giudice di polizia il 4 settembre 2014.

Il Tribunale cantonale del Cantone di Friburgo ha respinto il 27 marzo 2017 l'appello di [X.] . [X.] chiede con ricorso in materia penale di annullare la sentenza della corte precedente, di rinviare la causa alla corte precedente e di concedergli la gratuità della procedura.

Legge

Il Tribunale federale non è tenuto a esaminare, come un tribunale penale di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si presentano. Esso esamina, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LTF, in via principale solo le censure sollevate, a meno che i vizi giuridici non siano evidenti.

Il ricorso non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dal diritto federale, né ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, né ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Il ricorrente afferma di aver descritto nel procedimento d'appello di non essere in grado di effettuare i pagamenti di mantenimento perché era stato licenziato e non poteva lavorare per motivi di salute.

Il Tribunale federale deve basare la sua sentenza sui fatti stabiliti dalla corte precedente. Per il primo periodo, maggio-luglio 2014, il ricorrente era impegnato nello stesso rapporto di lavoro di quando era divorziato e poteva…