Fatti
La procedura riguarda il ricorso dell'Ufficio del pubblico ministero del Cantone di Zurigo contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo, II. Camera penale, del 4 marzo 2016. Il convenuto, [X.] , era stato condannato a una pena detentiva di 14 anni per tentato omicidio volontario e reato contro la legge sulle armi. Il Tribunale d'appello ha disposto una misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP e ha rinunciato alla custodia.
L'Ufficio del pubblico ministero ha chiesto con ricorso di annullare la sentenza e di rinviare la causa per la disposizione di una custodia ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 lett. b CP, rinunciando alla disposizione di una misura ambulatoriale.
Legge
La ricorrente ha eccepito una violazione degli art. 59, 63 e 64 cpv. 1 lett. b CP. Ha sostenuto che le condizioni per la custodia sono state soddisfatte e che da essa si può prescindere solo se una misura ai sensi dell'art. 59 CP promette successo.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'autorità inferiore ha disposto la misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP, rinunciando alla custodia, senza arbitrio. Ha constatato che il convenuto è fondamentalmente trattabile, ma attualmente manca della volontà di sottoporsi a una misura stazionaria.
Il Tribunale ha deciso che l'autorità inferiore era legittimata a disporre, in luogo di una misura stazionaria, una misura ambulatoriale di accompagnamento all'esecuzione. Ha sottolineato che la trasformazione della misura terapeutica ambulatoriale in…