Fatti

Il ricorrente, [X.] , nato nel 1954, si è iscritto per la prima volta all'assicurazione per l'invalidità nel 1992, dopo aver subito un incidente d'auto nel 1991. Dopo che la sua prima richiesta di prestazioni era stata respinta, ha presentato nuovamente una richiesta nel 1996. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo gli ha concesso una mezza rendita di invalidità nel 1998, che è stata aumentata a una rendita di invalidità completa nel 2000. Nell'ambito di un procedimento di revisione, la rendita è stata revocata con effetto retroattivo al 1° novembre 2003.

Il ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, che ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che l'autorità inferiore aveva fissato a ragione la data del 14 gennaio 2000 come termine di confronto rilevante. La decisione del 12 gennaio 2004 e la comunicazione del 25 ottobre 2006 non erano idonee a giustificare un adeguamento del diritto alla rendita.

Il Tribunale federale ha anche stabilito che l'autorità inferiore aveva riconosciuto a ragione la forza probatoria del parere MEDAS della Neurologia Toggenburg AG del 17 novembre 2014. Gli esperti avevano motivato in modo convincente e chiaro perché avevano riconosciuto, sotto il profilo somatico, una miglioramento della salute a partire da agosto 2003 e, sotto il profilo psichico, dalla valutazione della…