Fatti

Le ricorrenti, [A.C.] , [D.F.] e [G.] , presentarono denuncia penale il 17 febbraio 2012 contro [B.C.] e [E.F.] per diffamazione e calunnia. Il pubblico ministero del cantone di Basilea-Città archiviò i procedimenti il 14 maggio 2014. Il tribunale d'appello del cantone di Basilea-Città respinse i ricorsi contro le decisioni di archiviazione il 22 maggio 2015.

Le ricorrenti presentarono un ricorso in materia penale il 14 settembre 2015, chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale d'appello e l'invito al pubblico ministero a riprendere i procedimenti. Esse sollevarono anche un'eccezione di rifiuto di giustizia e di ritardo nella giustizia.

Legge

Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso e stabilì che si è verificata la prescrizione dei reati contro l'onore, poiché le presunte lesioni all'onore erano prescritte al più tardi alla fine di dicembre 2015. Una condanna dei ricorrenti non è quindi più possibile, e non si può procedere sul ricorso nella misura in cui le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della precedente istanza e la restituzione del procedimento al pubblico ministero.

Il Tribunale federale esaminò tuttavia l'eccezione di ritardo nella giustizia e stabilì che il principio di accelerazione nel procedimento cantonale è stato violato. La denuncia penale risaliva al 17 febbraio 2012, e le decisioni di archiviazione furono emesse solo il 14 maggio 2014, quindi circa due anni…