Fatti

In una procedura esecutiva per la realizzazione di un pegno, la [Z. AG] ha richiesto la realizzazione di un immobile. Contro questo, i debitori e costituenti il pegno [X.] e [Y.] hanno presentato ricorso presso il Tribunale superiore del Cantone di Berna. Essi hanno chiesto che la comunicazione della richiesta di realizzazione sia dichiarata nulla o revocata, e hanno richiesto la concessione dell'effetto sospensivo.

Il Tribunale superiore ha respinto la richiesta di effetto sospensivo, in quanto tale misura non si giustificava sulla base degli atti. Contro questa decisione, [X.] e [Y.] hanno presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale superiore e rinvia la causa a quest'ultimo per un nuovo giudizio. La decisione impugnata non soddisfa i requisiti legali di motivazione, in quanto si limita a constatare che la concessione dell'effetto sospensivo non si giustifica sulla base degli atti, senza entrare nel merito.

Il Tribunale federale afferma che la concessione dell'effetto sospensivo nel diritto esecutivo costituisce l'eccezione e dipende da una ponderazione degli interessi al…