Fatti
Il ricorrente [A.] era alle dipendenze della Polizia federale dal 1° aprile 2003. È stato licenziato senza preavviso il 21 agosto 2008, dopo aver commesso varie infrazioni, tra cui l'abuso del sistema di rilevamento elettronico delle presenze. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha confermato il 3 aprile 2009 che il rapporto di lavoro era stato risolto regolarmente al 31 dicembre 2008. Il 7 luglio 2009, l'Ufficio federale di polizia ha presentato denuncia penale per truffa. L'Ufficio del giudice istruttore ha condannato [A.] con decreto penale il 20 agosto 2009, in quanto era stato assente dal suo posto di lavoro per almeno 9,5 ore senza aver timbrato. [A.] ha fatto opposizione a tale decreto penale. Il 26 gennaio 2011, il Tribunale regionale di Berna-Mittelland ha condannato [A.] per più reati di truffa, nonché per (più) violazioni semplici e gravi del codice della strada, a una pena pecuniaria condizionale, a un'ammenda di collegamento e a un'ammenda per contravvenzione. Il ricorso contro questa sentenza è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Berna il 20 settembre 2011. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia penale di [A.] il 28 febbraio 2013 e ha rinviato il caso all'istanza precedente per l'archiviazione del procedimento relativo all'accusa di truffa. Il Tribunale superiore ha archiviato il procedimento per più reati di truffa il 15 maggio 2013, ma ha confermato la forza giuridica del capo d'imputazione (più violazioni semplici e gravi del codice della strada) e dell'assoluzione (violazione semplice del codice della strada). Ha condannato [A.] a una pena pecuniaria condizionale, a un'ammenda di collegamento e a un'ammenda per contravvenzione. Inoltre, lo ha obbligato a pagare le spese processuali di primo grado di Fr. 4'500.-- e non gli ha concesso alcuna indennità di parte per il procedimento dinanzi al Tribunale regionale di Berna-Mittelland. Ha fissato l'indennità per la difesa d'ufficio in Fr. 8'577.60. Per il procedimento di appello e il procedimento successivo al rinvio, gli ha imposto le spese di Fr. 800.-- e gli ha concesso un'indennità di parte di Fr. 4'689.35.Legge
1. Il Tribunale federale ritiene che l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente non sia arbitrario. L'istanza precedente si basa sulle dichiarazioni di vari testimoni, sulla prova del rilevamento dell'orario del ricorrente e sul controllo elettronico degli accessi. Questi mezzi di prova si corrispondono e dimostrano che il ricorrente è stato ingiustificatamente assente durante il periodo in questione e non ha…