Art. 15 LResp

1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato:
  1. a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale;
  2. b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato;
  3. c. per il personale della propria segreteria, dall’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
  4. d. per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nominato, dal procuratore generale della Confederazione.
2 Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.
3 Se appaiano avverati gli estremi d’un reato e le condizioni legali d’una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l’inflizione di una misura disciplinare possa sembrare bastevole.
4 La decisione che accorda il permesso è definitiva.
5 Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l’autorizzazione sono definitive.
5bis Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.
6 …

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Permesso per promuovere un procedimento penale a carico di un ex impiegato della polizia federale
    · 28/02/2013 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 15 cpv. 1 LF sulla responsabilità
    · 15/03/1984 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Responsabilità penale dei funzionari federali. 1. Art. 15 della LF del 4 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp.). Senso e scopo della p…
    · 17/03/1967 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Procedura concernente l'autorizzazione a perseguire penalmente membri di autorità e funzionari, natura giuridica, rimedi di diritto dinanzi al Tribunale federale, motivo di esclusione, legittimazione a ricorrere del Can…
    · 15/07/2011 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    1. Art. 1 cpv. 1 lett. d, 15 cpv. 1 LResp
    · 17/03/1967 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    Responsabilità penale del funzionario federale; permesso necessario per promuovere un procedimento penale (art. 15 della legge sulla responsabilità, del 14 marzo 1958). 1. Ricevibilità del ricorso di diritto amministrat…
    · 12/05/1961 · 7 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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