Fatti
Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato [X.] il 6 marzo 2008, tra l'altro, per furti ripetuti, danneggiamenti ripetuti e violazione della legge sugli stupefacenti, a una pena detentiva complessiva di 34 mesi e a una multa di Fr. 500.--. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa a favore di un trattamento stazionario per la dipendenza. [X.] è stato ammesso al trattamento stazionario per la dipendenza di Frankental il 1° aprile 2008. Il 26 marzo 2009 è stato dimesso condizionatamente dal trattamento stazionario per la dipendenza e gli è stato ordinato di sottoporsi a un trattamento ambulatoriale successivo specifico per la dipendenza. Poiché [X.] non ha più seguito le direttive, l'Ufficio per l'esecuzione delle pene del Cantone di Zurigo ha revocato il 17 gennaio 2013 il trattamento stazionario per la dipendenza a causa dell'insuccesso e ha chiesto al Tribunale distrettuale di Zurigo di eseguire le pene detentive sospese e di ordinare una misura ambulatoriale accompagnatoria all'esecuzione.Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo e rinvia il caso a quest'ultimo per un nuovo giudizio. Il Tribunale federale ritiene che la revoca della misura stazionaria a causa dell'insuccesso sia sproporzionata. Sebbene [X.] non abbia più seguito le direttive verso la fine del periodo di prova, il che in linea di principio deve essere valutato come mancato superamento ai sensi dell'art. 62a cpv. 6 CP, la giurisdizione inferiore non tiene conto del fatto che [X.] si era comportato prevalentemente in modo positivo durante il trattamento…