Fatti
La [X.] Versicherung AG (assicurata) è riassicurata presso la [Y.] Rückversicherung AG in liquidazione. Con lettera del 1° marzo 2010 essa ha chiesto alla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) il riconoscimento della posizione di parte e, con essa, l’accesso agli atti nonché il diritto di essere sentita nel procedimento di revoca della [Y.] Rückversicherung AG dalla vigilanza assicurativa. La FINMA non ha dato seguito a tale domanda, donde la [X.] Versicherung AG ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. Quest’ultimo ha respinto il ricorso con sentenza del 30 agosto 2010. Il Tribunale federale ha confermato tale decisione con sentenza del 2 febbraio 2011 (2C_762/2010), negando la posizione di parte della ricorrente nell’intero procedimento. Il 15 agosto 2011, il 19 settembre 2011 e, nuovamente, il 10 aprile 2012 e il 12 maggio 2012, la [X.] Versicherung AG ha chiesto alla FINMA l’accesso agli atti, segnatamente al piano di liquidazione ai sensi dell’art. 60 LSA. La FINMA ha respinto tali richieste con provvedimento del 5 luglio 2012, motivando con il fatto che la posizione di parte della ricorrente era già stata definitivamente decisa e che non sussisteva alcun diritto di accesso agli atti. La [X.] Versicherung AG ha proposto ricorso contro tale provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il quale ha respinto il ricorso con sentenza del 11 marzo 2013 (B-4598/2012). Infine, il 3 settembre 2012, la [X.] Versicherung AG ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e l’ordine alla FINMA di consentire alla ricorrente l’accesso al piano di liquidazione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare la ammissibilità del ricorso. Poiché la decisione impugnata della FINMA costituisce una decisione finale al di fuori di un procedimento concreto, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile ai sensi degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a e art. 90 LTF. Le condizioni di ammissibilità erano soddisfatte, donde il Tribunale federale ha dato seguito al ricorso. Nel merito, si trattava di stabilire se la FINMA avesse correttamente respinto la domanda della ricorrente di accesso agli atti. Il giudice di primo grado aveva motivato tale decisione con il fatto che la questione della posizione di parte e del correlato diritto di accesso agli atti era già stata definitivamente decisa con la sentenza 2C_762/2010 del 2 febbraio 2011. Il Tribunale federale ha condiviso tale opinione e ha precisato che la ricorrente non ha posizione di parte nel procedimento di approvazione del piano di liquidazione. Tale conclusione vale indipendentemente dal fatto che la ricorrente impugni o meno una determinata decisione. Ciò che conta è che l’approvazione del piano di liquidazione ha unicamente effetti indiretti sulla posizione giuridica o di fatto della ricorrente. Un’assicurata non è direttamente colpita da misure di vigilanza come il piano di liquidazione, poiché tali misure servono in via principale alla tutela degli assicurati nel loro complesso e non alla salvaguardia di pretese individuali. La ricorrente ha sostenuto che la situazione di fatto sarebbe mutata dopo la sentenza 2C_762/2010, segnatamente a seguito della riduzione del capitale della [Y.] Rückversicherung AG e della sua posizione di unica assicurata rimasta. Il Tribunale federale ha respinto tali argomenti. La riduzione del capitale è rilevante per i creditori, i quali possono far valere i loro…