Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente (madre) presentò il 15 ottobre 2010 una denuncia penale nei confronti del tutore ([Y.] ) e della persona responsabile del servizio di protezione ([Z.] ) per abbandono di persona (art. 127 CP) e lesioni personali gravi (art. 122 CP) a danno del figlio [W.] (nato il 22 settembre 1977). Ella li accusava di non essersi sufficientemente occupati del figlio, in particolare perché il tutore gli aveva revocato l’alloggio nel gennaio 2001, causando gravi danni alla salute fisica e psichica. La ricorrente chiedeva di essere ammessa alla veste di parte civile o parte lesa accessoria.

La Procura del Cantone di Lucerna archiviò il procedimento penale con ordinanza del 24 gennaio 2011, poiché gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati in questione non risultavano integrati. L’ordinanza di archiviazione non fu notificata alla ricorrente, poiché la Procura non la qualificò come parte lesa accessoria.

Contro l’ordinanza di archiviazione la ricorrente propose ricorso dinanzi al Tribunale superiore del Cantone di Lucerna. Con decisione del 25 gennaio 2012, il Tribunale superiore non entrò nel merito del ricorso, poiché la ricorrente non era qualificabile come persona offesa e, pertanto, non aveva veste di parte.

La ricorrente presentò quindi, il 31 gennaio 2012, ricorso penale dinanzi al Tribunale federale. Ella chiedeva l’annullamento della decisione del Tribunale superiore, l’ammissione alla veste di parte lesa accessoria e la notifica dell’ordinanza di archiviazione. Inoltre, chiedeva la riapertura delle indagini. Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna chiese il rigetto del ricorso, nella misura in cui fosse stato possibile esaminarlo. Gli altri soggetti coinvolti nel procedimento ([Y.] , [Z.] e la Procura) non si costituirono.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso penale ai sensi degli artt. 78 ss. LTF. L’ordinanza di archiviazione era stata emessa il 24 gennaio 2011, sicché trovava applicazione il nuovo codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2011. La ricorrente sosteneva che il Tribunale superiore avesse violato il diritto federale non entrando nel merito del ricorso. Il Tribunale federale ha confermato che ella era legittimata a sollevare tale censura, avendo partecipato al procedimento di primo grado (art. 89 cpv. 1 LTF). Tuttavia, l’oggetto del contendere era limitato alla violazione del diritto federale, non alla riapertura delle indagini.

2. Veste di parte e legittimazione al ricorso della ricorrente:

La ricorrente sosteneva di essere stata gravemente colpita in prima persona dalle azioni e omissioni delle persone incaricate della tutela e della protezione, assumendo di avere diritto alla veste di parte lesa accessoria in ragione di tale pregiudizio indiretto e di dover essere informata della possibilità di assumere tale veste.

Il Tribunale federale ha precisato che la veste di parte nel procedimento penale, ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP, è subordinata alla veste di parte. Parte è in particolare la parte lesa accessoria, che, ai sensi dell’art. 104 CPP, comprende la persona offesa che intende partecipare al procedimento penale (art. 118 cpv. 1 CPP). Secondo l’art. 115 cpv. 1 CPP, per persona offesa si intende colui che è stato direttamente leso nei suoi diritti dalla commissione del reato. Nei delitti che tutelano beni giuridici individuali, tale soggetto è generalmente il titolare del bene giuridico protetto. Nel caso di specie, le accuse di lesioni personali gravi (art. 122 CP) e di abbandono di persona (art. 127 CP) riguardavano il figlio della ricorrente, non la ricorrente stessa. Una pregiudizio indiretto della ricorrente non la rendeva titolare dei beni giuridici protetti.

3. Mancata legittimazione al ricorso in qualità di familiare della vittima:

Il Tribunale federale ha altresì esaminato…