Fatti
Il ricorrente [X.] era conduttore del fondo n. 480, che il 7 dicembre 2005 è stato venduto al controricorrente [Y.] . Il 30 gennaio 2006 [X.] ha dichiarato all'ufficio del registro fondiario di esercitare il diritto di prelazione del conduttore ai sensi dell'art. 47 della LDFR. L'ufficio del registro fondiario ha respinto la richiesta di [X.] in quanto non gestiva una azienda agricola ai sensi della LDFR. [X.] ha quindi proposto un'azione per l'attribuzione della proprietà e l'iscrizione nel registro fondiario. I tribunali cantonali hanno respinto la domanda in quanto [X.] non soddisfaceva i requisiti per l'esercizio del diritto di prelazione.Legge
Il Tribunale federale ha confermato le decisioni delle istanze precedenti. Ha concluso che, al momento determinante del 30 gennaio 2006, l'azienda del ricorrente non era considerata un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LDFR, in quanto disponeva solo di 0,466 invece delle 0,75…