Fatti
Il ricorrente, l'avvocato [X.] , ha presentato una denuncia penale contro l'avvocato [Y.] per vari reati, tra cui la violazione del segreto professionale e la diffamazione. La Procura I del Cantone di Zurigo ha deciso di non avviare l'inchiesta penale. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto un ricorso del ricorrente contro questa decisione. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale superiore e di avviare un procedimento penale contro il convenuto. Il Tribunale federale ha esaminato solo il reclamo secondo cui il Tribunale superiore avrebbe violato l'art. 310 CPP in combinato disposto con gli artt. 173 e segg. CP, dichiarando legittimo il mancato avvio del procedimento penale per diffamazione.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che le dichiarazioni diffamatorie di parti e dei loro avvocati nel processo sono giustificate in base ai diritti e agli obblighi di esposizione nonché all'obbligo professionale ai sensi dell'art. 14 CP, purché siano pertinenti, non vadano oltre il necessario, non siano contrarie a scienza e coscienza e indichino come tali mere supposizioni. Nel caso di specie, il convenuto nella sua memoria del 18 luglio 2011 ha esposto i motivi per cui aveva dubbi sull'accettazione della cauzione per le spese di…