Fatti
Il sig. [K.] , nato nel 1982, ha prestato servizio civile dal 8 dicembre 2008 al 15 marzo 2009 ed è stato indennizzato con l'importo minimo di Fr. 54.- resp. a partire da gennaio 2009 Fr. 62.- al giorno. La Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo ha confermato questi importi. Il sig. [K.] ha presentato reclamo contro questa indennità e ha chiesto che gli importi giornalieri siano fissati sulla base del salario iniziale usuale del settore. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il reclamo. Il sig. [K.] ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la istanza precedente ha correttamente interpretato le disposizioni dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG come una presunzione legale confutabile. Questa disposizione facilita la prova dell'ipotetica assunzione di un'attività lavorativa per le persone che hanno appena terminato la loro formazione prima dell'entrata in servizio. Tuttavia, l'amministrazione può confutare questa presunzione adducendo circostanze che lasciano presumere che il richiedente non avrebbe intrapreso un'attività lavorativa nemmeno senza l'assolvimento del servizio.
Nel caso in questione, l'istanza precedente ha constatato che il ricorrente si è trattenuto all'estero fino al 29 giugno 2009 dopo la fine del servizio e si è candidato solo…