Fatti
La sig.ra [Z.] , nata nel 1964, si è annunciata all'Assicurazione Invalidità (AI) per la percezione di prestazioni nel marzo 2006. L'Ufficio AI di Svitto ha accertato le condizioni di salute e di reddito e ha fatto sottoporre l'assicurata, tra l'altro, a perizie reumatologiche e psichiatriche. Con decisione del 26 agosto 2008, l'Ufficio AI ha negato il diritto a una rendita. Il ricorso della sig.ra [Z.] contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto con sentenza del 5 marzo 2009.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo. È giunto alla conclusione che la istanza precedente non ha violato né il principio d'inchiesta né le regole di valutazione delle prove, stabilendo la capacità lavorativa in modo difforme dalla perizia dell'Istituto [X.] del 18 aprile 2008, basandosi sul rapporto del Servizio Medico Regionale (SMR) del 30 giugno 2008. La presa di posizione dell'SMR soddisfa i requisiti probatori per i rapporti medici. In un'analisi critica della perizia dell'Istituto [X.] , viene spiegato in modo comprensibile perché i riscontri esistenti non rendono plausibile una limitazione temporale della capacità lavorativa in un'attività adeguata alla…