Fatti
La ricorrente [X.] ha presentato il 16 ottobre 2008 un ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia del 27 agosto 2008 concernente le imposte cantonali e comunali 2005. È stata invitata a versare un acconto di spese di Fr. 2'500.--, che però non ha pagato entro il termine stabilito. Dopo la scadenza del termine di grazia del 28 novembre 2008, la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, che però era insufficientemente motivata e non accompagnata da documenti di supporto.
Le parti sono la ricorrente [X.] e l'Amministrazione delle imposte del Cantone di Turgovia. Il procedimento è stato condotto davanti al Tribunale federale, II. sezione di diritto pubblico, sotto la presidenza del giudice federale Merkli.
Legge
Il Tribunale federale si è occupato della questione se una domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dopo la scadenza del primo termine di pagamento e entro il termine di grazia possa preservare il termine per il pagamento dell'acconto di spese. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF, il giudice istruttore o il presidente della sezione stabilisce un termine ragionevole per il pagamento dell'acconto e, in caso di mancato pagamento, un termine di grazia, e il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso se l'acconto non viene pagato neanche entro il termine di grazia.
Il Tribunale ha stabilito che la ricorrente, nonostante la conoscenza del rischio di costi processuali, ha lasciato scadere il termine di pagamento ordinario e ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita insufficientemente motivata solo entro il termine di grazia. Una tale domanda può preservare il termine per il pagamento dell'acconto di…