Fatti

Il Tribunale federale esamina un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Camera di ricorso del Tribunale penale di Basilea Città, relativa alla restituzione tramite assistenza giudiziaria internazionale di opere d'arte e beni culturali sequestrati alle autorità italiane.

Il ricorrente, [A.X.] , è imputato in Italia per trasferimento illegale di beni culturali, ricettazione, mancata denuncia di reperti archeologici e appartenenza a un'associazione criminale. Le autorità italiane hanno chiesto alla Svizzera l'assistenza giudiziaria internazionale, a seguito della quale la Procura pubblica di Basilea Città ha ordinato perquisizioni domiciliari e sequestri. Con decisione finale del 22 febbraio 2006, la Procura pubblica ha autorizzato la restituzione tramite assistenza giudiziaria di vari oggetti d'arte e beni culturali sequestrati, nonché di altri documenti, alle autorità italiane.

Legge

Il Tribunale federale afferma che l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e l'Italia è disciplinata principalmente dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG). Per quanto tale accordo non regoli esaurientemente determinate questioni, si applica la Legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP).

Il Tribunale federale esamina se siano soddisfatte le condizioni per l'assistenza giudiziaria. Constata che il sospetto di reato a carico del ricorrente è sufficientemente fondato e che il requisito della doppia punibilità è soddisfatto. Viene inoltre riconosciuta la rilevanza probatoria degli oggetti da restituire.

Tuttavia, il Tribunale federale critica il fatto che il dispositivo della decisione finale non chiarisca se la restituzione…