Fatti
Il ricorrente [X.] è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale distrettuale di Bremgarten e dal Tribunale superiore del Cantone di Argovia di aver impiegato in modo negligente più volte stranieri senza permesso di lavoro ai sensi dell'AI. 23 cpv. 4 frase 2 in combinato disposto con l'AI. 3 cpv. 3 LDDS. Gli viene rimproverato di aver impiegato presso la società [A. AG] , dal 27 gennaio 2005 al 3 luglio 2006 e dal 12 giugno 2006 al 31 agosto 2006, due artigiani di nazionalità tedesca che non disponevano dei necessari permessi di soggiorno o di lavoro.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso del ricorrente contro la sua condanna. Constata che il ricorrente, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e firmatario individuale della società [A. AG] , rivestiva la posizione di datore di lavoro ai sensi dell'AI. 23 cpv. 4 LDDS. Inoltre, ha agito con negligenza, in quanto non si è assicurato, attraverso l'esame del permesso di soggiorno degli stranieri o informandosi presso le autorità, che i lavoratori stranieri disponessero dei necessari permessi.
Il Tribunale federale afferma che per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cittadini UE e AELS durante il periodo transitorio…